La normativa ellenica prevede il divieto di CAMPEGGIO LIBERO.
Non si deve ravvisare attività di CAMPEGGIO e non è permesso piantare TENDE e/o sostare permanentemente con ROULOTTES (la legge non contempla la parola CAMPER/AUTOCARAVAN ma è da intendersi tutti i mezzi adibiti a questo tipo di turismo) in luoghi che non siano CAMPEGGI, nei pressi di siti archeologici, spiagge, piazze, parchi e giardini, boschi e generalmente nei luoghi pubblici. Onde evitare che si verifichino soprattutto nel periodo estivo situazioni di campeggio libero incontrollato con conseguenti problemi di natura igienico-sanitaria, pericolo di inquinamento delle acque e del territorio e rischio di incendi, le Autorità locali, in assenza di campeggi entro i propri confini amministrativi, possono, qualora lo ritengano opportuno, destinare delle aree a sosta provvisoria autorizzata ad esclusione dei luoghi summenzionati.
Quindi, laddove la quantità di campeggi non sia sufficiente a soddisfare la domanda turistica o non siano presenti aree adibite, rivolgendosi preventivamente alle autorità locali è possibile ottenere informazioni su eventuali punti, ove si possa sostare provvisoriamente (senza che si ravvisi attività di campeggio - art.10 par.2 L.392/76, L.779/78, L.2160/93).
Coloro che violano le suddette disposizioni saranno invitati dagli organi di polizia, guardie forestali, capitanerie a lasciare immediatamente la zona e recarsi presso la più vicina struttura organizzata (campeggio o area autorizzata). Nel caso in cui le indicazioni degli organi competenti non vengano applicate, i trasgressori saranno soggetti a sanzioni penali, multe ed ammende in base alle disposizioni della legge vigente in materia (L.2160/93 art.4/12, L.2741/99
art.21/1).
art.21/1).