Tutti i minori per viaggiare devono essere in possesso di documento individuale.
  Si ricorda che l'iscrizione del minore sul passaporto del genitore non
 è più valida dal 27.06.2012. I passaporti dei genitori con
  iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino 
alla naturale scadenza del documento stesso. Leggi circolare
  I passaporti individuali rilasciati ai minori, anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre
  2009), con durata decennale, sono validi fino alla loro naturale data di scadenza.
  
Ai minori viene rilasciato il nuovo libretto di passaporto con microchip, ma la normativa prevede che solo dal compimento dei 12 anni di età siano acquisite le impronte e la firma digitalizzata.
Ai minori viene rilasciato il nuovo libretto di passaporto con microchip, ma la normativa prevede che solo dal compimento dei 12 anni di età siano acquisite le impronte e la firma digitalizzata.
  Sui libretti attualmente rilasciati alla pagina n.5 sono inseriti i 
dati anagrafici (anche in inglese e francese) dei genitori viventi.
  Per ragioni di natura giuridica, religiosa, sociale o altro a 
richiesta di un genitore o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria i 
dati
  anagrafici potranno essere omessi o depennati. Per tutti gli 
accompagnatori diversi dai genitori che siano autorizzati dagli stessi 
(dichiarazione
  di assenso) non è infatti prevista l'iscrizione obbligatoria 
(es.nonni) sul libretto.
  il minore può viaggiare:
- con un passaporto individuale, restando in vigore le normative precedenti che consentono l'espatrio del minore (vedi indicazioni a fondo pagina)
- con la carta d'identità: nella U.E. infatti, con la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all'articolo 10, comma 5, ha modificato l'articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d'identità ai minori.
  N.B. Se nel documento personale del minore non ci 
sono i nomi dei genitori, consigliamo agli stessi di portare al seguito 
anche un
  certificato di nascita o uno stato di famiglia, in modo che si possa 
avere la certezza sulla paternità o maternità. Questo perché,
  pur non essendo un simile obbligo previsto espressamente dalla legge, 
potrebbe sussistere il dubbio che l'accompagnatore sia realmente il 
genitore;
  dunque per la tutela dei minori e per evitare disguidi e/o mancati 
imbarchi al momento della partenza, è importante poter dimostrare
  concretamente l'esistenza del rapporto genitoriale.
- fino a 15 anni, con un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009) vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare)
  Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario 
l'assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, 
divorziati o
  genitori naturali.) Questi devono firmare l'assenso davanti al 
Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l'ufficio in cui si 
presenta la
  documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso 
del nulla osta del giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio firmata in originale(ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini). Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio firmata in originale(ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini). Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari.
  N.B. Ricordiamo che per la legalizzazione delle foto 
(passaporto, lasciapassare) il richiedente deve essere presente (anche 
se
  minore), altrimenti l'Ufficiale non può procedere poiché deve 
verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede.
  DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNO
  
Ogni volta che un minore degli anni 14 viaggia all'estero, ovvero fuori dal territorio nazionale, non accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, necessita di una dichiarazione di accompagno in cui deve essere riportato il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.
Ogni volta che un minore degli anni 14 viaggia all'estero, ovvero fuori dal territorio nazionale, non accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, necessita di una dichiarazione di accompagno in cui deve essere riportato il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.
  N.B. Il 2 agosto 2010 è stata diramata una circolare esplicativa sulle problematiche legate all'espatrio dei minori.Leggi la circolare
  Pertanto ogni volta che il minore di anni 14 si dovrà recare 
all'estero con un accompagnatore diverso dai genitori sarà necessario, 
da
  parte di questi ultimi, sottoscrivere la dichiarazione di accompagno che resterà agli atti della questura la quale provvederà a rilasciare un modello unificato, che l'accompagnatore
  presenterà alla frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità.
  Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura, insieme alla 
dichiarazione di accompagno, anche una fotocopia del documento
  dll'accompagnatore, dei genitori e del minore
  
Validità
  
Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori la normativa prevede che sia i passaporti per minori che le carte d'identità per i minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l'aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera. Ricordiamo che gli importi da versare per il rilascio del passaporto per un minore (bollettino di C/C e contrassegno telematico) sono gli stessi dei maggiorenni.
  
• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale
  
  
Indicazioni
  
Se si richiede un passaporto per un minore la domanda di rilascio sarà firmata dai genitori. Il conto corrente per il pagamento del passaporto deve essere eseguito a nome del minore.
  
Per recarsi negli U.S.A. ed usufruire del programma Visa - Waiver Program, il minore deve avere solo ed esclusivamente un passaporto personale.
Validità
Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori la normativa prevede che sia i passaporti per minori che le carte d'identità per i minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l'aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera. Ricordiamo che gli importi da versare per il rilascio del passaporto per un minore (bollettino di C/C e contrassegno telematico) sono gli stessi dei maggiorenni.
• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale
Indicazioni
Se si richiede un passaporto per un minore la domanda di rilascio sarà firmata dai genitori. Il conto corrente per il pagamento del passaporto deve essere eseguito a nome del minore.
Per recarsi negli U.S.A. ed usufruire del programma Visa - Waiver Program, il minore deve avere solo ed esclusivamente un passaporto personale.
  N.B. Il nuovo modulo per la richiesta del passaporto è in fase di 
evoluzione e comprenderà le modifiche apportate dalle recenti normative
  in materia. Pertanto quello attualmente scaricabile dal sito ed in uso
 presso le questure e i commissariati è un modulo non aggiornato e
  richiede di produrre il certificato di nascita del minore che non va 
invece prodotto in quanto la Legge 445 del 2000 art 47 annovera il
  ceritificato di nascita tra i documenti per i quali è prevista 
l'autocertificazione. 
Leggi dalla fonte originale: Polizia di Stato
